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 Chiarimenti – Avviso n. 3/2021 

Modalità di messa in trasparenza delle competenze nell’ambito dell’Avviso 3/2021 PMI che finanzia piani formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze. L’art. 3 dell’Avviso n. 3/2021 (Oggetto e beneficiari dell’intervento) stabilisce che la formazione da erogare nell’ambito del piano formativo deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 (cfr. anche Circolare Anpal n. 1 del 10 aprile 2018).

 

In particolare, in relazione alle azioni formative del Piano formativo deve essere prevista, secondo quanto indicato nell’Allegato n. 6 dell’Avviso, la messa in trasparenza delle competenze acquisite in esito ai percorsi, utili a conseguire successivamente presso gli organismi preposti alla certificazione in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015 (GURI 20.07.2015 n. 166), per ciascun lavoratore coinvolto e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza con valore di attestazione di parte prima; fanno eccezione unicamente le azioni formative per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria le cui attestazioni sono previste ex lege.

L’Allegato 6, nell’ambito dell’Avviso, ha lo scopo di collegare le competenze, o parte di esse, oggetto della formazione da erogare, ai descrittivi di riferimento della norma. L’allegato 7, da rilasciare in coerenza con l’Allegato 6, ha lo scopo di fornire, relativamente alla formazione finanziata nell’ambito dell’Avviso, un supporto strutturato ai soggetti incaricati dei processi per l’individuazione, la validazione e la certificazione del richiamato D.M.

 

A tale proposito si forniscono alcune precisazioni:

a) La progettazione per competenze degli interventi formativi deve essere coerente nell’impianto logico e metodologico con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio Nazionale, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, facendo riferimento alle qualificazioni ricomprese nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni. Per ulteriori dettagli si rinvia alle indicazioni operative contenute nell’Allegato 6.

b) In linea con quanto previsto dall’allegato 5 del decreto interministeriale 30 giugno 2015, nell’ambito dell’Avviso è prevista come condizione minima l’attestazione a supporto della fase del processo di identificazione/individuazione delle competenze e a comprova della fruizione della formazione secondo quanto previsto dall’Avviso. La modalità di valutazione finale degli apprendimenti (come indicato negli allegati 6 e 7) si riferisce unicamente al percorso formativo e non alle modalità di valutazione previste nell’ambito dei processi di validazione e di certificazione delle competenze secondo la norma. Ciò non esclude e non vieta comunque, nell’ambito dell’Avviso, la possibilità di attivare servizi specifici di supporto e accompagnamento all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze secondo le previsioni normative.

 

In considerazione dell’approccio graduale e progressivo con il quale si sta realizzando la messa a regime del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze e tenuto conto dell’Avviso in oggetto, è previsto il rilascio di attestati finali di messa in trasparenza delle competenze oggetto della formazione erogata, compilati in coerenza con l’impianto logico, metodologico definito ai sensi e per gli effetti del decreto 13/2013 e delle Linee guida approvate con Decreto del 5 gennaio 2021.

Tali attestati devono essere sottoscritti dall’Azienda e dal Soggetto Responsabile dell’erogazione della formazione e/o eventuali ulteriori soggetti se pertinenti per la natura dei percorsi formativi e consegnati a ciascun lavoratore ai fini del loro impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti.

Al fine di garantire, pertanto, ai lavoratori la massima trasparenza e spendibilità degli apprendimenti maturati, l’attestato di messa in trasparenza delle competenze oggetto della formazione erogata deve contenere un set minimo di informazioni, così come specificate nell’Allegato 7 dell’Avviso.

Tali informazioni minime possono essere oggetto di integrazione (dati e informazioni aggiuntive rispetto al set minimo) o a esse può essere allegato un eventuale ulteriore attestato rilasciato dal soggetto formativo/impresa se previsto.

L’attestato potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 7, il quale costituisce un format esemplificativo e non vincolante. Si ritiene utile infine precisare che, a differenza dei certificati, aventi forza di valore di atto pubblico nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, gli attestati di messa in trasparenza delle competenze hanno valore di atto privato e costituiscono documentazione utile e spendibile quale evidenza nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013.

Per maggiore chiarezza ed efficacia operativa sono stati opportunamente aggiornati gli Allegati 6 e 7 dell’Avviso.

(14.01.2022)

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